Le dashcam sono dispositivi che godono di una sempre maggiore diffusione, tuttavia nascondono qualche imprevisto di tipo legale. Sono tanti coloro che, vicino allo specchietto, installano queste microtelecamere per avere un supporto per fare manovra, parcheggiare, proteggere l’auto da malintenzionati o registrare chi ci tampona per avere una prova in mano in caso di giudizio. Il problema, però, sorge per quanto riguarda la tutela della privacy che con questi dispostivi è in grande rischio.
Che cosa sono
La daschcam è una telecamera di ridotte dimensioni progettata e pensata per essere posizionata sul cruscotto dell’auto o vicino allo specchietto retrovisore. Taluni modelli sono incorporati nello specchietto e di conseguenze invisibili – o quasi – a occhio nudo. Sono largamente diffuse negli USA e in Russia, ma nel tempo stanno prendendo diffusione anche in Italia.
Cosa dice il Codice della Strada
Il Codice della Strada non regolamenta in modo specifico l’uso di questa apparecchiatura, di conseguenza non vieta quindi l’installazione e l’uso delle dashcam, fermo restando che, in caso di posizionamento scorretto, le forze di polizia potrebbero sempre irrogare una sanzione se dovessero ritenerlo necessario per garantire la sicurezza degli utenti stradali. L’articolo di riferimento è il 141 comma 2, del Titolo V del Codice della Strada, che prevede: “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”.
Valore probatorio
In caso di sinistro stradale, i filmati delle dashcam hanno qualche valore probatorio? I filmati di questi apparecchi sono disciplinati secondo l’art. 2712 c.c in modo generico, in quanto si occupa delle riproduzioni meccaniche e afferma: “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”. L’unico problema, riguarda il disconoscimento della veridicità dei fatti che può essere portato avanti dalla controparte.
Questione privacy
In generale si può però affermare che quanto viene filmato con la dashcam per essere utilizzato nel rispetto della legge, e non incappare nella violazione delle privacy, deve rispettare queste regole:
- le immagini registrate non devono essere diffuse a terzi soggetti estranei, se poi lo si vuole fare è necessario usare sistemi di oscuramento dei volti e delle targhe o tecniche finalizzate a evitare il riconoscimento;
- possono essere utilizzate solo da una persona fisica per un utilizzo esclusivamente privato;
- Bisogna adottare le opportune cautele per evitare che i dati contenuti nella video registrazione vengano sottratti illecitamente da terzi;
- è necessario limitare le riprese allo spazio necessario alla finalità che si vuole perseguire.
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