Risarcimento danni da incidente stradale: vediamo insieme i tempi di liquidazione, le modalità di calcolo e gli obblighi dell’assicurato.
Danni sinistro stradale: come funziona il risarcimento
Ogni sinistro stradale dev’essere risarcito in base all’articolo 2054 c.c. che recita: “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone e a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Il risarcimento dei danni fisici e materiali subiti in un incidente è garantito dalla polizza RC auto, ma solo per i terzi non trasportati (anche ciclisti, pedoni, eccetera); i terzi trasportati dal responsabile vengono invece risarciti unicamente per i danni fisici.
Anche in questo caso c’è da fare attenzione ad alcune riduzioni dovute a eventuali mancanze del danneggiato: non usare le cinture di sicurezza, ad esempio, riduce parzialmente il risarcimento e prevede una sanzione.
Ricordate che il conducente responsabile, il proprietario e i parenti non hanno diritto a risarcimenti, a meno che non siano coperti da un’apposita garanzia accessoria.
Risarcimento danni sinistro stradale: procedure e tempistiche
Ora che sapete come funziona il pagamento di un danno da sinistro stradale vediamo la procedura da seguire e le tempistiche per richiederlo.
Anche nella definizione di questi parametri interviene il Codice civile, e nello specifico l’art. 2947 comma 2: ricordate che i termini di prescrizione del diritto al risarcimento del danno sono di 2 anni, ma se il fatto è reato, il diritto si prescrive in 5 anni.
A ogni modo la richiesta di risarcimento danni per incidente stradale va inoltrata alla propria assicurazione con la denuncia del sinistro entro 3 giorni, preferibilmente accompagnata dal modulo CAI: si tratta della procedura diretta.
La procedura ordinaria prevede invece la richiesta all’assicurazione del responsabile: da cosa dipende la scelta? Dalle caratteristiche del sinistro.
Risarcimento danni sinistro stradale: modalità
La procedura di liquidazione che si avvia con una richiesta di risarcimento danni per incidente stradale fa partire i termini previsti dal legislatore, che devono essere rispettati dall’impresa assicurativa per garantire un’offerta di risarcimento.
Le modalità per l’invio della stessa variano in base alla compagnia, e possono richiedere una Raccomandata A/R, la consegna a mano, un fax, un’email o l’uso del sito internet.
La compagnia assicurativa deve supportarvi al meglio nella compilazione della richiesta, che va compilata con:
- gli estremi dei soggetti, dei veicoli e del sinistro
- i dati degli eventuali testimoni
- il luogo e gli orari per il sopralluogo del perito
- l’attività lavorativa e il reddito del danneggiato
- l’entità delle lesioni subite
- l’attestazione medica di guarigione
Una volta completata e inviata la richiesta d’indennizzo, la compagnia è tenuta a formulare una congrua offerta o a motivare il rifiuto entro:
- 30 giorni per i danni materiali (con Modulo CAI sottoscritto da entrambi i conducenti)
- 60 giorni per i danni materiali (con Modulo CAI firmato da una sola parte)
- 90 giorni per i danni alla persona
Dal momento dell’offerta, l’assicurazione ha 15 giorni di tempo per liquidarla. Se il danneggiato rifiutasse, l’importo diventa un acconto in attesa della definizione del contenzioso.
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