La patente è innanzitutto un’autorizzazione di polizia, con la quale si certifica l’idoneità di un soggetto a condurre determinate categorie di veicoli. Cosa succede però se ci mettiamo alla guida senza esserne in possesso? Vediamo le varie ipotesi.
Guidare senza patente: reato fino al 2016, ora illecito amministrativo
Con l’entrata in vigore dei decreti n° 7 e 8 del Gennaio 2016, ci sono state sostanziali modifiche anche al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (meglio conosciuto come Codice della Strada). In particolar modo è stato modificato l’articolo 116, che punisce chi si pone alla guida di un veicolo senza essere provvisto della relativa autorizzazione alla guida, ovvero della patente.
Il predetto articolo, non fa distinzione se non si è mai sostenuto l’esame di guida, se il documento risulta scaduto, ritirato o se non è stato convertito per la guida nel nostro paese: in ogni caso si andrà incontro alle sanzioni previste da questa norma.
Sanzioni che hanno davvero la mano pesante: sebbene la violazione non costituisca più reato (non viene quindi più inviata informativa alla Procura della Repubblica del luogo ove il trasgressore è stato sorpreso alla guida sprovvisto di patente), è stata comunque introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria che farà rimpiangere chiunque di aver osato tanto: 5.000 € se si paga entro 60 giorni, 3.500 per il pagamento cosiddetto “in misura ridotta” (da effettuarsi entro i primi 5 giorni dalla notifica della trasgressione), o l’esorbitante cifra di 15.000 euro per i pagamenti effettuati oltre il 60 giorno dalla notifica.
Cifre che scoraggerebbero davvero chiunque dal commettere tale violazione.
Oltre a ciò, vi sono sanzioni accessorie anche sul veicolo (se di proprietà del trasgressore): ritiro della carta di circolazione e fermo amministrativo.
Quando incorriamo in questa violazione: i diversi casi
Importante è sottolineare che la violazione si concretizza quando:
- Si guida con patente mai conseguita;
- Si circola con patente revocata da un provvedimento del Prefetto o della Motorizzazione (il provvedimento di revoca deve essere in questo caso già notificato al trasgressore, che potrebbe avere ancora la patente al seguito);
- La patente non è stata rinnovata per mancanza di requisiti psicofisici, situazione emersa durante visita medica;
- Una patente in realtà c’è e viene esibita, ma non è valida per quel tipo di veicolo: ad esempio si circola in auto, ma si è titolari di sola patente di categoria A, cioè per i motoveicoli.
Casi in cui è ancora reato non avere la patente di guida: i recidivi
Guidare senza patente è ancora una fattispecie considerata reato quando si tratta di recidiva, cioè quando il fatto viene reiterato nell’arco di un biennio: l’illecito a questo punto, assume infatti rilevanza penale, prevedendo la pena dell’arresto fino a un anno; reato è anche quando a commettere la violazione, è un soggetto che risulta sottoposto a misura di prevenzione: in questo caso la pena è dell’arresto da 6 mesi fino a 3 anni.
Ricapitolando quindi, le sanzioni previste sono: il deferimento all’Autorità Giudiziaria (denuncia), l’arresto fino ad un anno, il ritiro della carta di circolazione, ed il sequestro del veicolo ai fini della confisca (se di proprietà del trasgressore).
Guida senza patente: violazione e sanzioni ben diverse
Da non confondere con la guida senza patente poiché mai conseguita, la guida senza portare la patente al seguito.
Le due violazioni, prevedono infatti violazioni molto diverse: da un lato vi è infatti la cosciente volontà di condurre un veicolo pur sapendo di non essere abilitato a farlo, poiché non si è mai conseguita la prevista autorizzazione alla guida (oppure essa è stata revocata); dall’altro, seppur essendo in possesso del previsto documento, vi è la semplice dimenticanza dello stesso in altro luogo, pur essendone titolari e quindi abilitati alla guida.
In quest’ultimo caso, la violazione è inquadrata dall’articolo 180 comma 1 e 7 del Codice della strada, e prevede la sanzione amministrativa dal valore piuttosto “simbolico” di 41€ (35,70 se oblata entro 5 giorni); a questa va però aggiunta la prescrizione di esibire il documento mancante presso un qualsiasi ufficio di polizia nei tempi stabiliti dall’organo accertatore all’interno del verbale di contestazione.
Se non si ottempera a portare in visione il documento entro i termini previsti, allora la sanzione diviene ben più importante: si andrà incontro alla violazione dell’articolo 180 comma 8 del C.d.s. che prevede la sanzione amministrativa di 420€.
Patente smarrita
Nella malaugurata ipotesi in cui la nostra patente sia andata smarrita, il titolare del documento è tenuto a sporgere formale denuncia di smarrimento presso un qualsiasi organo di polizia entro 48 ore. Oltre a ciò, si dovrà dare il via al procedimento per ottenere il duplicato del documento di guida.
In sede di denuncia, l’ufficio di polizia ove verrà sporta la stessa, provvederà a emettere anche un permesso provvisorio di guida con i dati del denunciante (a condizione che lo stesso sia già in possesso di altro documento di identità idoneo allo scopo e che fornisca nella circostanza 2 fototessere). Una copia del permesso provvisorio di guida, verrà inviata dall’ufficio di polizia all’Ufficio Centrale Operativo della Motorizzazione civile, che provvederà a produrre e a spedire presso la residenza dell’interessato (solitamente entro 45 giorni) un duplicato del documento di guida.
Fotocopia patente: perché vale solo l’originale
Mai dimenticare a casa la patente, né provare a sostituirla con una fotocopia.
Il Codice della strada parla chiaro: se ci si pone alla guida di un mezzo, bisogna avere con sé la patente di guida originale: non una fotocopia, né un’immagine digitale salvata sul tablet o sul cellulare. Il pretesto di voler scongiurare l’eventuale smarrimento del documento non basterà a evitarci la sanzione amministrativa dall’art. 180 c.1 e c.7 di cui parlavamo poc’anzi.
Patente deteriorata: richiedere un duplicato
Potrebbero anche insorgere problematiche legate al semplice fatto che la patente, dopo anni passati all’interno del nostro portafogli, possa divenire illeggibile.
Niente paura, basterà recarsi presso un’agenzia di pratiche auto e richiedere il duplicato per “deterioramento”. L’agenzia ci fornirà un permesso provvisorio di guida che sostituirà il documento originale in attesa dell’arrivo del duplicato.
C’è il rischio infatti che al primo controllo delle forze dell’ordine ove il nostro documento appaia deteriorato o non completamente leggibile, ci venga ritirato e inviato alla Motorizzazione.
In questo caso verrà rilasciato un verbale di ritiro patente per deterioramento e bisognerà attendere comunque l’emissione del duplicato dagli uffici della Motorizzazione Civile.
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