Nel momento in cui si riceve una multa per non aver rispetto alcuni punti del Codice della strada, si è costretti a pagare una sanzione pecuniaria e in alcune situazioni particolare è prevista anche la sottrazione dei punti della patente.
La multa deve essere pagata entro i 5 giorni da quando questa è stata notificata, se si vuole usufruire della riduzione del 30% sulla spesa totale, o in caso contrario entro i 60 giorni.
Una volta trascorso questo tempo si è costretti a pagare la metà dell’importo massimo previsto.
Esiste però la possibilità di un ricorso, ma per fare ciò la prima cosa da fare è leggere accuratamente e attentamente il verbale.
Il verbale comprende:
- giorno, ora, luogo dell’infrazione;
- generalità di chi ha commesso il reato;
- estremi della patente;
- quale infrazione ha commesso;
- somma da pagare.
Questo documento potrebbe però presentare degli errori nella forma e nella compilazione: sbagliata indicazione del modello o della targa (è possibile chiedere l’annullamento della multa all’Ente che l’ha rilasciata), verbale non completo, illeggibile o che è stato compilato da un’autorità non competente in quel territorio (è possibile chiedere l’annullamento della multa al prefetto o al giudice di pace).
Anche nel momento in cui si decide di contestare una multa è fondamentale attenersi a determinate tempistiche, infatti la contestazione presso il giudice di pace può essere fatta entro e non oltre i 30 giorni dalla notifica, mentre si avrà a disposizione fino a 60 giorni se si decide di recarsi dal prefetto.
Una delle più comuni multe è quella dell’autovelox per eccesso di velocità Per contestare una multa di questo genere bisognerà prima capire se questa è stata rilevata da un autovelox fisso o mobile.
Nel primo caso infatti, questi dispositivi possono essere posizionati solo su strade particolari e devono comunque essere segnalati preventivamente con opportuno cartello.
Nel secondo caso, l’autovelox deve essere comunque segnalato 80 metri prima sulle strade di città e 150 metri prima sulle strade extraurbane.
Un’altra possibile multa da contestare è quella dovuta al transito in una ZTL (zona a traffico limitato). Queste zone sono presenti ormai in quasi tutte le capitali italiane e in molte città della nostra penisola in generale.
Nel momento in cui si transita con una targa non autorizzata si viene automaticamente multati. Anche in questo caso per appellarsi ad un eventuale ricorso è fondamentale leggere il verbale per stabilire o meno la presenza di errori riguardanti la targa, l’orario, il giorno e il luogo. Qualora sia presente anche uno solo di questi è possibile ricorrere al prefetto o al giudice di pace.
Non è da sottovalutare il caso in cui si voglia contestare una multa già pagata. Può infatti accadere che dopo aver pagato la multa ci venga notificato nuovamente un’ulteriore richiesta di pagamento. Se siamo sicuri di aver effettuato la transizione e se abbiamo con noi la ricevuta che attesta questo, si devono eseguire una serie di passaggi.
Sarà sufficiente richiedere l’annullamento presso l’ente che ha fatto richiesta e questo avrà tutto il vantaggio ad accettare quanto da noi chiesto, per evitare di dover pagare le spese legali in caso di ricorso al giudice di pace.
La procedura è molto simile nel caso in cui si desideri annullare una multa ricevuta dal vigile urbano. Si può fare innanzitutto esplicita richiesta all’ente o al Prefetto.
È possibile contestare anche una multa allo stesso prefetto o al giudice di pace competente in quel territorio. Chi ritiene di essere nelle condizioni di poter chiedere un ricorso al giudice di pace o al prefetto, non dovrà pagare alcun bollo e non dovrà pagare nemmeno le spese dell’avvocato.
Questo genere di ricorso consiste infatti nell’invio della richiesta al prefetto senza dover necessariamente partecipare all’udienza. Anche in questo caso, per contestare una multa al prefetto è necessario rispettare la scadenza di 60 giorni dalla notifica.
La richiesta di ricorso potrà essere mandata o attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC) o via raccomandata e il prefetto è obbligato a rispondere entro 210 giorni. Se non si riceve alcuna risposta entro i tempi indicati vale la legge del silenzio assenso e il ricorso si considera accettato. Se si desidera invece contestare una multa al giudice di pace è necessario rispettare la scadenza di 30 giorni dalla notifica. Il ricorso va presentato di persone alla cancelleria del GDP o tramite la mediazione del proprio avvocato.
Va ricordato che in questo caso bisogna tenere in considerazione le spese del ricorso che vanno ad aggiungersi alle spese legali.
I documenti da avere con se sono:
- ricorso originale;
- due fotocopie;
- verbale originale;
- due fotocopie del verbale;
- fotocopia di eventuali documenti da allegare.
Il GDP ha la possibilità di convalidare la multa, annullarla completamente o solo in parte e di stabilire una sanzione compresa tra il minimo e il massimo che la legge ha stabilito in caso di violazione.
In caso di rifiuto si potrà comunque appellarsi al tribunale civile.
Per concludere, è possibile fare ricorso ogni qualvolta la notifica non arriva entro i 90 giorni previsti dalla legge (sono 150 se si è residenti all’estero).
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